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📋 Diritto tributario IV: accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

Dichiarazione, controlli e accertamento

Il procedimento di attuazione del tributo si apre con la dichiarazione tributaria, qualificata dalla giurisprudenza come dichiarazione di scienza, di regola emendabile mediante dichiarazione integrativa (a favore o a sfavore del contribuente) e regolarizzabile spontaneamente tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), con riduzione delle sanzioni graduata in base alla tempestività. L'amministrazione svolge controlli cartolari generalizzati tramite la liquidazione automatizzata (art. 36-bis DPR 600/1973) e controlli formali su dichiarazioni selezionate (art. 36-ter), con riscontro documentale. In caso di irregolarità sostanziali, l'ufficio ricorre a diversi metodi di accertamento: analitico (rettifica di singole componenti su contabilità attendibile), analitico-induttivo (presunzioni gravi, precise e concordanti anche con contabilità regolare), induttivo puro (contabilità inattendibile od omessa, presunzioni anche semplicissime), sintetico-redditometrico (ricostruzione del reddito delle persone fisiche da spese ed elementi di capacità contributiva) e d'ufficio (in caso di omessa dichiarazione). L'avviso di accertamento deve essere motivato, sottoscritto dal capo ufficio o da un delegato e notificato entro termini di decadenza. Il D.Lgs. 219/2023 ha generalizzato l'obbligo di contraddittorio preventivo prima degli atti impositivi autonomamente impugnabili, la cui violazione ne determina l'annullabilità. Istituti deflattivi come l'accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), l'acquiescenza e l'autotutela completano il quadro.

Riscossione

La riscossione si attua tramite ritenuta diretta, versamenti diretti (F24) o iscrizione a ruolo, notificata al debitore mediante cartella di pagamento dall'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione). L'accertamento esecutivo consente, per alcuni tributi, di far valere l'avviso stesso come titolo esecutivo. L'agente dispone di misure cautelari ed esecutive (fermo, ipoteca, pignoramento) e di istituti di favore per il debitore (rateizzazione). I rimborsi possono essere disposti d'ufficio o su istanza di parte, con tutela contro il silenzio-rifiuto.

Sanzioni e contenzioso

Le sanzioni amministrative tributarie (D.Lgs. 471 e 472/1997, riviste dal D.Lgs. 87/2024) rispondono ai principi di legalità, personalità e favor rei. Il contenzioso (D.Lgs. 546/1992), riformato dalla L. 130/2022, si svolge davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con ricorso per Cassazione; l'onere della prova grava sull'ente impositore e il reclamo-mediazione è stato abrogato dal 2024.

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Preguntas de muestra (35)

1. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, la dichiarazione tributaria ha natura di:

  1. contratto tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria
  2. negozio giuridico unilaterale recettizio, irrevocabile una volta presentato
  3. atto amministrativo autoritativo che costituisce ex novo l'obbligazione tributaria
  4. dichiarazione di scienza, di regola emendabile e ritrattabile dal dichiarante in presenza di errori

La dichiarazione è qualificata come dichiarazione di scienza e non come negozio di volontà; per questo può essere corretta anche a favore del dichiarante. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973))

2. La dichiarazione integrativa 'a favore' del contribuente serve a:

  1. annullare le sanzioni già irrogate con provvedimento divenuto definitivo
  2. ottenere la sospensione automatica di ogni attività di controllo già avviata
  3. correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggiore imponibile o una maggiore imposta, entro i termini previsti per l'attività di accertamento
  4. sostituire la dichiarazione originaria solo se presentata entro le ventiquattro ore successive

L'integrativa a favore consente di correggere errori a proprio vantaggio, presentabile entro i termini di decadenza dell'accertamento. (Diritto tributario — accertamento (DPR 322/1998, art. 2))

3. Un contribuente presenta una dichiarazione integrativa 'a sfavore' per correggere un'omissione di redditi, prima che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche a suo carico. Quale istituto può utilizzare per ridurre le sanzioni dovute?

  1. L'acquiescenza all'avviso di accertamento non ancora notificato
  2. Il reclamo-mediazione, tuttora esperibile per tutte le controversie
  3. La conciliazione giudiziale davanti alla Corte di giustizia tributaria
  4. Il ravvedimento operoso, versando spontaneamente imposta, interessi e sanzione ridotta

Il ravvedimento operoso consente la regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte, salvo cause ostative come la notifica di atti di accertamento. (Diritto tributario — sanzioni (D.Lgs. 472/1997, art. 13))

4. La dichiarazione dei redditi presentata con un ritardo superiore al termine massimo di tolleranza previsto dalla legge è qualificata come:

  1. nulla a tutti gli effetti, comprese le imposte già versate
  2. tardiva ma pienamente valida, senza conseguenze sanzionatorie
  3. omessa, pur restando titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili indicati
  4. automaticamente sostituita da un accertamento d'ufficio senza possibilità di controllo

Oltre il termine di tolleranza la dichiarazione è considerata omessa, ma gli imponibili indicati restano titolo per la riscossione. (Diritto tributario — accertamento (DPR 322/1998, art. 2, co. 7))

5. Il ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, è un istituto che:

  1. obbliga l'amministrazione finanziaria a rinunciare integralmente alla pretesa tributaria
  2. sostituisce l'accertamento con adesione in ogni fase del procedimento
  3. è riservato esclusivamente ai sostituti d'imposta
  4. consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie beneficiando di una riduzione delle sanzioni

Il ravvedimento operoso premia la regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte in misura crescente in base al tempo trascorso dalla violazione. (Diritto tributario — sanzioni (D.Lgs. 472/1997, art. 13))

6. A un contribuente è stato notificato un avviso di accertamento relativo a un'imposta non versata per l'anno precedente. Può ancora avvalersi del ravvedimento operoso per quella violazione?

  1. Sì, sempre, indipendentemente da qualsiasi atto notificato
  2. No, perché il ravvedimento è ammesso solo prima della presentazione della dichiarazione
  3. Sì, ma solo se paga contestualmente la cartella di pagamento
  4. No, perché la notifica dell'atto impositivo relativo alla violazione preclude il ravvedimento per quella specifica violazione

La notifica di atti di liquidazione e accertamento relativi alla violazione preclude il ravvedimento operoso per quella violazione. (Diritto tributario — sanzioni (D.Lgs. 472/1997, art. 13))

7. Nel ravvedimento operoso, la riduzione della sanzione applicabile è generalmente:

  1. tanto maggiore quanto più tempo è trascorso dalla violazione
  2. sempre identica, indipendentemente dal tempo trascorso
  3. tanto maggiore quanto più tempestiva è la regolarizzazione rispetto alla violazione commessa
  4. esclusa se il contribuente ha già presentato la dichiarazione

Il meccanismo premiale del ravvedimento è graduato: più la regolarizzazione è tempestiva, maggiore è la riduzione della sanzione. (Diritto tributario — sanzioni (D.Lgs. 472/1997, art. 13))

8. Il controllo di cui all'art. 36-bis del DPR 600/1973 consiste in:

  1. una verifica generale della contabilità svolta presso la sede del contribuente
  2. un giudizio di merito riservato alla Corte di giustizia tributaria
  3. una liquidazione automatizzata delle imposte dovute in base ai dati indicati nella dichiarazione, con correzione di errori materiali e di calcolo
  4. un accertamento induttivo basato su presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza

L'art. 36-bis DPR 600/1973 disciplina la liquidazione automatizzata di tutte le dichiarazioni, volta a correggere errori materiali e di calcolo. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 36-bis))

9. Il controllo formale disciplinato dall'art. 36-ter del DPR 600/1973 si distingue dalla liquidazione automatizzata perché:

  1. riguarda dichiarazioni selezionate e comporta il riscontro della documentazione con i dati in possesso dell'amministrazione o di terzi
  2. può essere svolto solo dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione
  3. si applica indistintamente a tutte le dichiarazioni presentate, senza selezione
  4. sostituisce integralmente l'avviso di accertamento

Il controllo formale riguarda dichiarazioni selezionate e richiede il riscontro documentale, a differenza della liquidazione automatizzata generalizzata. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 36-ter))

10. Un contribuente riceve una richiesta dell'Agenzia delle Entrate di esibire le ricevute delle spese indicate come oneri deducibili in dichiarazione. A quale tipo di controllo corrisponde questa richiesta?

  1. Accertamento sintetico-redditometrico
  2. Accertamento induttivo puro per inattendibilità della contabilità
  3. Controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/1973
  4. Liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973

La richiesta di documentazione giustificativa di oneri e detrazioni è tipica del controllo formale dell'art. 36-ter, che presuppone un riscontro documentale. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 36-ter))

11. A seguito di una liquidazione automatizzata che rileva un'imposta dovuta non versata, l'amministrazione finanziaria di regola invia preventivamente al contribuente:

  1. un avviso di accertamento motivato con contraddittorio preventivo obbligatorio
  2. direttamente una cartella di pagamento senza alcuna comunicazione preventiva
  3. un'ipoteca immediata sui beni immobili del contribuente
  4. una comunicazione di irregolarità che consente di regolarizzare con sanzione ridotta prima dell'iscrizione a ruolo

Prima dell'iscrizione a ruolo è prevista l'invio di una comunicazione di irregolarità che consente al contribuente di pagare con sanzione ridotta. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 36-bis))

12. Ai fini IVA, la disposizione che riproduce, per la liquidazione automatizzata, un meccanismo analogo all'art. 36-bis DPR 600/1973 è:

  1. l'art. 41-bis del DPR 600/1973
  2. l'art. 19 del D.Lgs. 546/1992
  3. l'art. 10-bis della L. 212/2000
  4. l'art. 54-bis del DPR 633/1972

L'art. 54-bis DPR 633/1972 disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni IVA, sul modello dell'art. 36-bis DPR 600/1973. (Diritto tributario — accertamento (DPR 633/1972, art. 54-bis))

13. La dichiarazione 'infedele' si distingue dalla dichiarazione 'omessa' perché:

  1. la dichiarazione infedele riguarda solo l'IVA, quella omessa solo l'IRPEF
  2. nella prima la dichiarazione non è stata presentata, nella seconda contiene errori di calcolo
  3. nella prima la dichiarazione è stata presentata ma contiene dati non corrispondenti al vero, nella seconda la dichiarazione non è stata presentata affatto (o oltre il termine di tolleranza)
  4. sono sinonimi utilizzati indifferentemente dalla normativa tributaria

La dichiarazione infedele è presentata ma con dati inesatti; quella omessa manca del tutto o è presentata oltre il termine massimo di tolleranza. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973))

14. Il sostituto d'imposta, oltre alla propria dichiarazione dei redditi, presenta anche una dichiarazione relativa alle ritenute operate e ai compensi corrisposti a terzi. Tale obbligo discende dal fatto che il sostituto:

  1. è l'agente della riscossione incaricato della notifica delle cartelle
  2. è soggetto esclusivamente passivo dell'imposta propria, senza obblighi verso terzi
  3. è un responsabile d'imposta solidale con il contribuente per un fatto altrui
  4. opera le ritenute alla fonte e le versa all'erario per conto del percipiente

Il sostituto d'imposta opera le ritenute alla fonte su somme corrisposte a terzi e ne rendiconta l'ammontare con apposita dichiarazione. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973))

15. Un contribuente si accorge di aver omesso il versamento di un'imposta e, in assenza di controlli in corso, provvede spontaneamente a versare imposta, interessi e sanzione in misura ridotta. Questo comportamento integra:

  1. un ravvedimento operoso
  2. un'acquiescenza all'accertamento
  3. un accertamento con adesione
  4. una mediazione tributaria

La regolarizzazione spontanea con versamento di imposta, interessi e sanzione ridotta è l'essenza del ravvedimento operoso. (Diritto tributario — sanzioni (D.Lgs. 472/1997, art. 13))

16. Nell'ambito del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973, prima di procedere al disconoscimento di detrazioni o deduzioni non documentate, l'amministrazione:

  1. deve iscrivere immediatamente ipoteca sui beni del contribuente
  2. deve richiedere al contribuente di fornire chiarimenti o esibire la documentazione mancante
  3. deve necessariamente avviare un accertamento con adesione
  4. può emettere direttamente una cartella di pagamento senza alcun contraddittorio

Il controllo formale prevede l'interlocuzione con il contribuente, chiamato a fornire chiarimenti o documenti prima dell'esito definitivo del controllo. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 36-ter))

17. Tra gli strumenti digitali resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate per agevolare l'adempimento dichiarativo dei contribuenti rientra:

  1. il ruolo, che è un atto interno all'agente della riscossione
  2. la cartella di pagamento, che sostituisce la dichiarazione dei redditi
  3. il redditometro, riservato esclusivamente ai controlli sulle imprese
  4. la dichiarazione precompilata, elaborata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria e in altre banche dati

La dichiarazione precompilata è predisposta dall'Agenzia utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria e da altre fonti informative. (Diritto tributario — accertamento (organizzazione AdE))

18. Un contribuente si accorge, dopo la scadenza del termine per l'integrativa a favore, di aver versato un'imposta non dovuta. Lo strumento a disposizione per recuperare la somma è:

  1. il ravvedimento operoso
  2. l'accertamento con adesione
  3. l'istanza di rimborso
  4. il reclamo-mediazione

Quando non sono più utilizzabili gli strumenti dichiarativi, il recupero di un versamento non dovuto avviene mediante istanza di rimborso. (Diritto tributario — riscossione (rimborsi))

19. In sede di liquidazione automatizzata, l'amministrazione rileva che il contribuente ha trascritto in dichiarazione un credito d'imposta di importo diverso da quello effettivamente maturato secondo i dati in possesso dell'anagrafe tributaria. Tale rettifica rientra tra:

  1. una sanzione penale per dichiarazione fraudolenta
  2. un accertamento sintetico-redditometrico
  3. un accertamento induttivo puro
  4. le correzioni di errori materiali e di calcolo previste dall'art. 36-bis DPR 600/1973

La correzione di errori materiali o di trascrizione rilevabili dai dati dichiarati rientra nell'ambito tipico della liquidazione automatizzata. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 36-bis))

20. Il ravvedimento operoso è collocato sistematicamente, quanto alla propria disciplina generale, nel:

  1. D.Lgs. 472/1997, recante i principi generali in materia di sanzioni amministrative tributarie
  2. D.Lgs. 546/1992, sul processo tributario
  3. DPR 602/1973, sulla riscossione
  4. D.Lgs. 74/2000, sui reati tributari

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, dedicato ai principi generali sulle sanzioni amministrative tributarie. (Diritto tributario — sanzioni (D.Lgs. 472/1997))

21. La dichiarazione 'correttiva nei termini', presentata prima della scadenza ordinaria, si distingue dalla dichiarazione 'integrativa' perché:

  1. la prima sostituisce integralmente quella già trasmessa ed è priva di conseguenze sanzionatorie, mentre la seconda interviene dopo la scadenza del termine ordinario
  2. sono la stessa dichiarazione, denominata diversamente a seconda dell'ufficio competente
  3. la prima richiede sempre il pagamento di una sanzione, la seconda mai
  4. la prima è ammessa solo per le imposte indirette, la seconda solo per le imposte dirette

La correttiva nei termini, presentata entro la scadenza ordinaria, sostituisce la precedente senza conseguenze sanzionatorie; l'integrativa interviene dopo tale termine. (Diritto tributario — accertamento (DPR 322/1998, art. 2))

22. L'esito della liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973 si traduce, in caso di irregolarità, in:

  1. una comunicazione di irregolarità e, in mancanza di regolarizzazione, nell'iscrizione a ruolo delle somme dovute
  2. la sospensione automatica della partita IVA del contribuente
  3. un procedimento penale automatico per dichiarazione infedele
  4. un avviso di accertamento motivato analiticamente

La liquidazione automatizzata, se rileva irregolarità, dà luogo a una comunicazione al contribuente e, in mancanza di regolarizzazione, all'iscrizione a ruolo. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 36-bis))

23. Un'impresa non fornisce, entro il termine assegnato, la documentazione richiesta nell'ambito di un controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 relativa a costi dedotti. La conseguenza tipica è:

  1. l'automatica archiviazione del controllo senza conseguenze
  2. la sospensione dei termini di decadenza per un periodo indefinito senza alcun esito
  3. l'apertura automatica di un procedimento penale per omessa dichiarazione
  4. il disconoscimento delle deduzioni non documentate, con conseguente recupero a tassazione

La mancata esibizione della documentazione richiesta nel controllo formale comporta, di regola, il disconoscimento delle poste non documentate. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 36-ter))

24. L'omessa presentazione della dichiarazione, pur non facendo venir meno l'obbligo di versamento delle imposte dovute, consente all'amministrazione di procedere con:

  1. la sola liquidazione automatizzata delle imposte già versate
  2. l'annullamento automatico di ogni pretesa impositiva per carenza di dichiarazione
  3. l'accertamento d'ufficio, anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
  4. il solo controllo automatizzato ex art. 36-bis, essendo precluso ogni altro accertamento

In caso di omessa dichiarazione, l'amministrazione può procedere con l'accertamento d'ufficio, avvalendosi anche di presunzioni semplicissime. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 41))

25. A differenza della liquidazione automatizzata e del controllo formale, che si svolgono in via cartolare presso gli uffici, il controllo sostanziale mediante accesso, ispezione o verifica presso il contribuente si conclude tipicamente con la redazione di:

  1. una cartella di pagamento immediatamente esecutiva
  2. un processo verbale di constatazione (PVC), che può essere posto a base del successivo avviso di accertamento
  3. una comunicazione di irregolarità priva di ogni valore probatorio
  4. una sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado

Il controllo sostanziale svolto in loco si conclude con un processo verbale di constatazione, posto a base del successivo accertamento. (Diritto tributario — accertamento (L. 212/2000, art. 12))

26. L'accertamento analitico, quale metodo di rettifica del reddito d'impresa, si caratterizza per:

  1. la ricostruzione del reddito complessivo prescindendo integralmente dalle scritture contabili
  2. la determinazione del reddito delle persone fisiche sulla base delle spese sostenute
  3. la rettifica delle singole componenti del reddito sulla base delle scritture contabili, ritenute nel complesso attendibili
  4. l'utilizzo di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza

L'accertamento analitico rettifica singole poste reddituali muovendo dalle scritture contabili, quando queste sono considerate attendibili. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 39, co. 1))

27. L'accertamento analitico-induttivo consente all'ufficio di rettificare il reddito d'impresa:

  1. esclusivamente sulla base di dati bancari, con esclusione di ogni altro elemento presuntivo
  2. solo nei confronti delle persone fisiche non titolari di reddito d'impresa
  3. solo se la contabilità è stata del tutto omessa
  4. anche in presenza di contabilità formalmente regolare, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti

L'analitico-induttivo opera anche a fronte di una contabilità formalmente regolare, quando emergono presunzioni gravi, precise e concordanti. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 39, co. 1, lett. d))

28. L'accertamento induttivo 'puro' o extracontabile si applica quando:

  1. la contabilità è formalmente regolare e sostanzialmente attendibile
  2. è stata presentata una dichiarazione integrativa a favore
  3. la contabilità è inattendibile o è stata omessa, sicché l'ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili e avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
  4. il contribuente è una persona fisica priva di redditi d'impresa

L'induttivo puro presuppone una contabilità inattendibile o omessa e consente il ricorso a presunzioni anche semplicissime. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 39, co. 2))

29. Un'impresa tiene una contabilità formalmente regolare, ma l'ufficio dimostra, tramite un'analisi delle giacenze di magazzino e dei consumi, che i ricavi dichiarati sono incongrui rispetto ai dati oggettivi rilevati, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Il metodo di accertamento utilizzabile è:

  1. l'accertamento induttivo puro, con integrale disconoscimento della contabilità
  2. l'accertamento sintetico-redditometrico
  3. l'accertamento analitico-induttivo
  4. l'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione

In presenza di contabilità formalmente regolare ma di presunzioni gravi, precise e concordanti sull'incongruità dei ricavi, si applica l'analitico-induttivo. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 39, co. 1, lett. d))

30. A seguito di una verifica, emerge che un'impresa ha tenuto una contabilità caratterizzata da gravi e ripetute irregolarità, tali da renderla nel complesso inattendibile. In tal caso l'ufficio può:

  1. prescindere in tutto o in parte dalle risultanze contabili e ricostruire il reddito anche con presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
  2. procedere unicamente con un accertamento analitico basato sulle medesime scritture contabili
  3. limitarsi alla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973
  4. applicare esclusivamente l'accertamento sintetico riservato alle persone fisiche

L'inattendibilità complessiva della contabilità legittima il ricorso all'accertamento induttivo puro, con presunzioni anche prive dei requisiti tipici. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 39, co. 2))

31. L'accertamento sintetico, comprensivo del cosiddetto redditometro, è un metodo di accertamento:

  1. che prescinde sempre dall'esistenza di una dichiarazione dei redditi
  2. riservato alle persone fisiche, che ricostruisce il reddito complessivo sulla base delle spese sostenute e di altri elementi indicativi di capacità contributiva
  3. riservato ai soli sostituti d'imposta
  4. applicabile esclusivamente alle società di capitali

L'accertamento sintetico riguarda le persone fisiche e ricostruisce il reddito complessivo a partire da spese ed elementi rivelatori di capacità contributiva. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 38, co. 4 ss.))

32. Una persona fisica dichiara un reddito complessivo modesto ma nello stesso periodo d'imposta sostiene spese significative, incompatibili con il reddito dichiarato. L'amministrazione può utilizzare, per ricostruire il reddito, lo strumento:

  1. dell'accertamento sintetico, anche nella forma del redditometro
  2. dell'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, indipendentemente dall'aver dichiarato
  3. del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973
  4. dell'accertamento analitico basato sulle scritture contabili dell'impresa

La divergenza tra reddito dichiarato e capacità di spesa della persona fisica è l'ipotesi tipica dell'accertamento sintetico-redditometrico. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 38, co. 4 ss.))

33. L'accertamento d'ufficio, disciplinato dall'art. 41 del DPR 600/1973, presuppone tipicamente:

  1. l'omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente
  2. la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore
  3. l'adesione del contribuente all'accertamento con adesione
  4. l'avvenuta notifica di una cartella di pagamento

L'accertamento d'ufficio si applica in caso di omessa dichiarazione, consentendo la determinazione del reddito anche in base a dati comunque raccolti. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 41))

34. L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento richiede che l'atto indichi:

  1. soltanto l'importo complessivo dovuto, senza necessità di ulteriori indicazioni
  2. solo il riferimento al ruolo in cui l'atto è stato successivamente iscritto
  3. i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa impositiva
  4. esclusivamente il nominativo del funzionario che ha condotto la verifica

La motivazione deve rendere conoscibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, a garanzia del diritto di difesa. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 42; L. 212/2000, art. 7))

35. La funzione principale dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è quella di:

  1. agevolare esclusivamente l'attività dell'agente della riscossione
  2. sostituire la necessità del contraddittorio preventivo in ogni caso
  3. delimitare l'oggetto del contenzioso e consentire al contribuente un effettivo esercizio del diritto di difesa
  4. attribuire all'atto natura di titolo esecutivo, indipendentemente dal suo contenuto

La motivazione consente al contribuente di comprendere e contestare la pretesa, delimitando anche l'ambito del successivo giudizio. (Diritto tributario — accertamento (DPR 600/1973, art. 42))

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