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🏛️ Diritto amministrativo e organizzazione dell'Agenzia

L'atto e il procedimento amministrativo

Il provvedimento amministrativo è l'atto con cui la pubblica amministrazione manifesta la propria volontà autoritativa, esercitando discrezionalità amministrativa (scelta nel merito) o discrezionalità tecnica (accertamento di presupposti opinabili). La legge distingue i vizi di legittimità — incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere — che rendono l'atto annullabile ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/1990, dalle ipotesi più gravi di nullità previste dall'art. 21-septies (mancanza di elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione o elusione del giudicato). L'amministrazione dispone inoltre di poteri di autotutela: l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies), per vizi di legittimità, e la revoca (art. 21-quinquies), per ragioni di merito sopravvenute.

Il procedimento amministrativo, disciplinato dalla L. 241/1990, si sviluppa nelle fasi di iniziativa, istruttoria, decisoria ed eventualmente integrativa dell'efficacia, sotto la guida del responsabile del procedimento. La legge impone l'obbligo di motivazione (art. 3), garantisce la partecipazione degli interessati (comunicazione di avvio, intervento, preavviso di rigetto) e disciplina gli istituti del silenzio (assenso, inadempimento) e dell'accesso, distinguendo l'accesso documentale — riservato a chi vanta un interesse qualificato — dall'accesso civico e civico generalizzato (FOIA), riconosciuti a chiunque dal D.Lgs. 33/2013.

L'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate

Le agenzie fiscali sono state istituite dal D.Lgs. 300/1999 nell'ambito della riforma dell'organizzazione del Governo. L'Agenzia delle Entrate, operativa dal 2001, è un ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, il cui rapporto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è regolato da una convenzione/atto di indirizzo. Uno Statuto ne disciplina l'organizzazione, articolata in organi centrali (Direttore, Comitato di gestione, Collegio dei revisori) e in una rete territoriale di Direzioni regionali e provinciali. Dal 2012 l'Agenzia ha incorporato l'Agenzia del Territorio, assumendo le funzioni catastali. Distinta è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico operativo dal 2017, preposta alla riscossione nazionale.

Pubblico impiego e privacy

Il D.Lgs. 165/2001 fissa i principi del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione: accesso per concorso pubblico, distinzione tra indirizzo politico e gestione dirigenziale, contrattazione collettiva. Il dipendente pubblico è soggetto a responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo-contabile, ed è tenuto al rispetto del Codice di comportamento (DPR 62/2013). La L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 disciplinano rispettivamente anticorruzione e trasparenza. Il GDPR regola infine il trattamento dei dati personali svolto dall'amministrazione nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

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Preguntas de muestra (35)

1. Tra gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo rientrano:

  1. il soggetto, l'oggetto, il contenuto, la forma e la finalità dell'atto
  2. solo il termine e la condizione eventualmente apposti dall'amministrazione
  3. esclusivamente la sottoscrizione del responsabile del procedimento
  4. il solo contenuto dispositivo, essendo irrilevante la forma dell'atto

Gli elementi essenziali devono sussistere perché l'atto sia validamente esistente; la loro mancanza determina nullità ai sensi dell'art. 21-septies della L. 241/1990. (Diritto amministrativo — Atto e provvedimento (art. 21-septies L. 241/1990))

2. Termine, condizione, modo (onere) e riserva sono qualificati come:

  1. elementi accidentali del provvedimento, apponibili nei limiti consentiti dalla legge e dalla natura dell'atto
  2. elementi essenziali, la cui mancanza determina sempre la nullità dell'atto
  3. requisiti di efficacia previsti unicamente per gli atti vincolati
  4. vizi di legittimità che comportano l'annullabilità del provvedimento

A differenza degli elementi essenziali, gli elementi accidentali non sono indefettibili e possono essere apposti dall'amministrazione entro i limiti previsti dall'ordinamento. (Diritto amministrativo — Atto e provvedimento (elementi accidentali))

3. Un dirigente, prima di decidere se autorizzare un'attività, deve accertare mediante una valutazione tecnico-scientifica opinabile la sussistenza di un presupposto (ad esempio l'idoneità igienico-sanitaria di un locale) e solo dopo scegliere se e come provvedere. La prima valutazione integra un esercizio di:

  1. discrezionalità tecnica, distinta dalla discrezionalità amministrativa che riguarda la successiva scelta nel merito
  2. discrezionalità amministrativa pura, comprensiva anche dell'accertamento tecnico
  3. attività meramente vincolata, priva di qualsiasi margine di apprezzamento
  4. attività di controllo successivo, estranea alla fase decisoria del procedimento

La discrezionalità tecnica attiene all'accertamento di presupposti opinabili secondo scienze specialistiche, mentre la discrezionalità amministrativa riguarda la ponderazione degli interessi nella scelta del contenuto del provvedimento. (Diritto amministrativo — Atto e provvedimento (discrezionalità))

4. Il provvedimento con cui la pubblica amministrazione rimuove un limite legale all'esercizio di un diritto o di una facoltà già presenti nella sfera giuridica del privato si qualifica come:

  1. autorizzazione
  2. concessione
  3. atto ablatorio
  4. ordine

L'autorizzazione è un provvedimento ampliativo che rimuove un limite all'esercizio di un diritto preesistente, diversamente dalla concessione che attribuisce ex novo utilità. (Diritto amministrativo — Atto e provvedimento (tipologie))

5. Il provvedimento che attribuisce ex novo al destinatario diritti, poteri o utilità non preesistenti nella sua sfera giuridica si qualifica come:

  1. concessione
  2. autorizzazione
  3. atto meramente dichiarativo
  4. atto ricognitivo

La concessione, a differenza dell'autorizzazione, ha natura costitutiva e attribuisce al destinatario situazioni giuridiche nuove non preesistenti. (Diritto amministrativo — Atto e provvedimento (tipologie))

6. Gli atti ablatori (reali o personali), quale ad esempio il decreto di espropriazione, si caratterizzano per:

  1. l'incidere autoritativamente in senso riduttivo su diritti soggettivi preesistenti del destinatario
  2. l'ampliare la sfera giuridica del destinatario attribuendogli nuove utilità
  3. il rimuovere un mero limite all'esercizio di un diritto già spettante
  4. l'avere natura paritetica e non autoritativa

Gli atti ablatori comprimono o estinguono diritti soggettivi già esistenti in capo al destinatario, a differenza dei provvedimenti ampliativi come autorizzazioni e concessioni. (Diritto amministrativo — Atto e provvedimento (tipologie))

7. L'incompetenza quale vizio di legittimità che determina l'annullabilità del provvedimento amministrativo ricorre quando l'atto è adottato:

  1. da un organo diverso da quello competente, ma appartenente alla medesima amministrazione o comunque dotato in astratto di potere in materia
  2. da un soggetto privo in modo assoluto di qualsiasi potere amministrativo in materia
  3. in violazione di una norma di legge che disciplina direttamente il contenuto dell'atto
  4. perseguendo un fine diverso da quello per cui il potere è stato conferito

L'incompetenza rilevante ai fini dell'annullabilità ex art. 21-octies L. 241/1990 è quella relativa; il difetto assoluto di attribuzione determina invece la nullità ex art. 21-septies. (Diritto amministrativo — Vizi di legittimità (art. 21-octies L. 241/1990))

8. Si ha il vizio di legittimità della «violazione di legge» quando il provvedimento amministrativo:

  1. contrasta con una norma di legge o di regolamento che ne disciplina forma, contenuto o procedimento, senza integrare le più specifiche figure dell'incompetenza o dell'eccesso di potere
  2. è adottato da un organo privo in radice del potere di provvedere in quella materia
  3. persegue uno scopo diverso da quello tipico previsto dalla norma attributiva del potere
  4. manca degli elementi essenziali individuati dalla legge

La violazione di legge è vizio residuale rispetto alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere e all'incompetenza, riguardando il contrasto diretto con norme di forma, contenuto o procedimento. (Diritto amministrativo — Vizi di legittimità (art. 21-octies L. 241/1990))

9. Un'amministrazione motiva il diniego di un provvedimento favorevole con ragioni palesemente illogiche e contraddittorie rispetto alle risultanze istruttorie, pur avendo agito nell'ambito della propria competenza e senza violare direttamente una norma di legge. Tale vizio integra:

  1. eccesso di potere, nella figura sintomatica della contraddittorietà/illogicità manifesta
  2. incompetenza relativa
  3. nullità per difetto assoluto di attribuzione
  4. mera irregolarità non invalidante

L'eccesso di potere si manifesta attraverso figure sintomatiche quali illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e disparità di trattamento, pur restando l'atto adottato da organo competente. (Diritto amministrativo — Eccesso di potere (art. 21-octies L. 241/1990))

10. Il vizio di merito (mera inopportunità della scelta amministrativa) si distingue dai vizi di legittimità perché:

  1. non è di regola sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, salvo i casi di giurisdizione di merito
  2. comporta sempre la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-septies L. 241/1990
  3. è l'unico vizio che consente il ricorso al giudice ordinario
  4. è equiparato per legge all'incompetenza assoluta

Il vizio di merito attiene all'opportunità della scelta discrezionale e resta di regola sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi tassative di giurisdizione di merito. (Diritto amministrativo — Vizio di merito e giustizia amministrativa)

11. Ai sensi dell'art. 21-septies della L. 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo che:

  1. manca degli elementi essenziali, è viziato da difetto assoluto di attribuzione, è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, oppure negli altri casi espressamente previsti dalla legge
  2. è affetto da incompetenza relativa dell'organo emanante
  3. è affetto da eccesso di potere per sviamento
  4. contrasta con una circolare interpretativa dell'amministrazione

L'art. 21-septies L. 241/1990 elenca tassativamente le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, categoria distinta e più grave rispetto all'annullabilità. (Diritto amministrativo — Nullità del provvedimento (art. 21-septies L. 241/1990))

12. Un organo amministrativo adotta un atto in una materia per la quale nessun potere amministrativo è attribuito dall'ordinamento a soggetti pubblici (carenza di potere in astratto). Tale vizio configura:

  1. nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies L. 241/1990
  2. annullabilità per incompetenza relativa ex art. 21-octies L. 241/1990
  3. mera irregolarità sanabile in via di autotutela
  4. vizio di merito non sindacabile in sede giurisdizionale

La carenza assoluta di potere, distinta dalla semplice incompetenza relativa a organo interno alla medesima amministrazione, integra il difetto assoluto di attribuzione che comporta nullità. (Diritto amministrativo — Nullità del provvedimento (art. 21-septies L. 241/1990))

13. Ai sensi dell'art. 21-octies, comma 1, della L. 241/1990, è annullabile il provvedimento adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, dovendosi intendere quest'ultima come:

  1. incompetenza relativa, poiché quella assoluta determina nullità per difetto di attribuzione
  2. sempre e solo incompetenza assoluta
  3. qualunque errore procedimentale, anche meramente formale
  4. esclusivamente l'incompetenza per territorio

L'incompetenza che rileva ai fini dell'annullabilità ex art. 21-octies è quella relativa, riferita a organi comunque dotati in astratto del potere nella medesima amministrazione. (Diritto amministrativo — Annullabilità del provvedimento (art. 21-octies L. 241/1990))

14. Un provvedimento a contenuto vincolato viene adottato omettendo la comunicazione di avvio del procedimento; in giudizio l'amministrazione dimostra che, data la natura vincolata dell'atto, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso. In base all'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990, tale provvedimento è:

  1. non annullabile per la violazione procedimentale, ove ricorrano i presupposti indicati dalla norma
  2. sempre nullo per violazione delle garanzie partecipative
  3. sempre annullabile, essendo la comunicazione di avvio un adempimento inderogabile in ogni caso
  4. affetto da un vizio di merito, non sindacabile dal giudice amministrativo

L'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990 esclude l'annullabilità per vizi formali o procedimentali quando, per la natura vincolata dell'atto, il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (Diritto amministrativo — Dequotazione dei vizi formali (art. 21-octies co.2 L. 241/1990))

15. L'annullamento d'ufficio disciplinato dall'art. 21-nonies della L. 241/1990:

  1. può essere disposto dall'organo che ha emanato l'atto, o da altro organo previsto dalla legge, per vizi di legittimità, entro un termine ragionevole e valutando gli interessi dei destinatari e dei controinteressati
  2. può essere disposto solo su ricorso del giudice amministrativo
  3. presuppone sempre un vizio di merito e non di legittimità
  4. è sempre precluso decorsi trenta giorni dall'adozione dell'atto

L'annullamento d'ufficio è espressione del potere di autotutela decisoria dell'amministrazione ed è subordinato a una valutazione comparativa degli interessi coinvolti, oltre che al rispetto di un termine ragionevole. (Diritto amministrativo — Autotutela: annullamento d'ufficio (art. 21-nonies L. 241/1990))

16. La revoca del provvedimento amministrativo, disciplinata dall'art. 21-quinquies della L. 241/1990, si fonda su:

  1. sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione dell'atto, oppure una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, con effetti per il futuro
  2. esclusivamente vizi di legittimità originari dell'atto
  3. la violazione o elusione di un giudicato
  4. il difetto assoluto di attribuzione del potere

A differenza dell'annullamento d'ufficio, che presuppone un vizio di legittimità originario, la revoca incide su un provvedimento legittimo per ragioni di merito sopravvenute o per riconsiderazione dell'interesse pubblico. (Diritto amministrativo — Autotutela: revoca (art. 21-quinquies L. 241/1990))

17. La differenza principale tra annullamento d'ufficio e revoca del provvedimento amministrativo risiede nel fatto che:

  1. il primo rimuove un provvedimento viziato da illegittimità originaria con effetti retroattivi, la seconda incide su un provvedimento legittimo per ragioni di merito sopravvenute con effetti non retroattivi
  2. entrambi operano sempre con effetti retroattivi e per i medesimi presupposti
  3. la revoca riguarda solo vizi di legittimità, l'annullamento solo vizi di merito
  4. solo la revoca è disciplinata dalla L. 241/1990, mentre l'annullamento d'ufficio è istituto di mera elaborazione giurisprudenziale

L'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies) opera in via retroattiva per vizi di legittimità originari, mentre la revoca (art. 21-quinquies) opera ex nunc per ragioni di merito sopravvenute o riconsiderate. (Diritto amministrativo — Autotutela (artt. 21-quinquies e 21-nonies L. 241/1990))

18. Qualora la revoca di un provvedimento incida su rapporti negoziali sorti in base al provvedimento revocato, la L. 241/1990 prevede in favore dei soggetti pregiudicati:

  1. un indennizzo commisurato al solo danno emergente
  2. il risarcimento integrale del danno, comprensivo del lucro cessante
  3. nessuna forma di ristoro, essendo la revoca sempre priva di conseguenze patrimoniali
  4. la conversione automatica della revoca in annullamento d'ufficio con effetti retroattivi

L'art. 21-quinquies L. 241/1990 limita, in caso di incidenza su rapporti negoziali, l'obbligo indennitario dell'amministrazione al solo danno emergente. (Diritto amministrativo — Autotutela: revoca (art. 21-quinquies L. 241/1990))

19. L'esecutività del provvedimento amministrativo indica:

  1. l'idoneità del provvedimento efficace a essere immediatamente eseguito, anche coattivamente nei casi previsti dalla legge
  2. il momento in cui l'atto acquista efficacia nei confronti dei terzi
  3. la sola pubblicazione dell'atto nei modi previsti dalla normativa di settore
  4. l'obbligo per il privato di impugnare l'atto entro il termine di decadenza

L'esecutività, distinta dall'efficacia, riguarda l'attitudine del provvedimento a essere posto in esecuzione, anche in via coattiva, nei casi e con le modalità previste dalla legge. (Diritto amministrativo — Efficacia ed esecutività del provvedimento)

20. La distinzione tradizionale tra giurisdizione del giudice amministrativo e giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti della pubblica amministrazione si fonda, di regola, sulla natura della situazione giuridica soggettiva fatta valere, rispettivamente:

  1. interessi legittimi per il giudice amministrativo, diritti soggettivi per il giudice ordinario
  2. diritti soggettivi per il giudice amministrativo, interessi legittimi per il giudice ordinario
  3. sempre e solo diritti soggettivi per entrambi i plessi giurisdizionali
  4. sempre e solo interessi legittimi per entrambi i plessi giurisdizionali

Il riparto di giurisdizione si fonda, salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva, sulla distinzione tra interessi legittimi (giudice amministrativo) e diritti soggettivi (giudice ordinario). (Diritto amministrativo — Giustizia amministrativa)

21. Nel sistema della giustizia amministrativa italiana, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e il Consiglio di Stato si collocano rispettivamente come giudici di:

  1. primo grado e secondo grado (appello)
  2. secondo grado e primo grado
  3. unico grado, in composizione diversa tra loro
  4. legittimità costituzionale e primo grado

Il TAR è il giudice amministrativo di primo grado; il Consiglio di Stato giudica in sede di appello, quale giudice amministrativo di secondo grado. (Diritto amministrativo — Giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato))

22. Un provvedimento presenta un errore materiale palese e non incidente sul contenuto dispositivo dell'atto (ad esempio un errore di battitura nella data), immediatamente riconoscibile e privo di effetti sulla volontà dell'amministrazione. Tale difetto integra, di regola:

  1. una mera irregolarità, non invalidante e sanabile anche con semplice rettifica
  2. un vizio di nullità ex art. 21-septies L. 241/1990
  3. un vizio di annullabilità per violazione di legge
  4. un'ipotesi di difetto assoluto di attribuzione

Le mere irregolarità, come l'errore materiale palese privo di incidenza sostanziale, non integrano vizi di legittimità e non comportano l'invalidità dell'atto. (Diritto amministrativo — Irregolarità del provvedimento)

23. Nell'ambito della categoria generale dell'«atto amministrativo», il «provvedimento» si distingue in quanto:

  1. è la manifestazione di volontà dell'amministrazione idonea a produrre effetti giuridici esterni e conclusivi del procedimento, mentre altri atti (pareri, certificazioni, atti endoprocedimentali) non hanno tale efficacia dispositiva finale
  2. è sinonimo perfetto di atto amministrativo, senza alcuna distinzione concettuale
  3. indica esclusivamente gli atti di diritto privato posti in essere dalla pubblica amministrazione
  4. è categoria residuale che comprende solo gli atti nulli

Il provvedimento è la species dispositiva e conclusiva del procedimento, distinta dal genus «atto amministrativo» che comprende anche atti endoprocedimentali privi di efficacia dispositiva esterna. (Diritto amministrativo — Atto e provvedimento amministrativo (nozioni generali))

24. L'art. 1 della L. 241/1990 individua tra i principi generali dell'attività amministrativa:

  1. legalità, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre ai principi dell'ordinamento comunitario
  2. esclusivamente il principio di legalità formale
  3. solo i principi di economicità ed efficacia, con esclusione della trasparenza
  4. unicamente il principio del contraddittorio processuale

L'art. 1 L. 241/1990 elenca i principi che governano l'azione amministrativa, richiamando anche i principi dell'ordinamento dell'Unione europea come proporzionalità e legittimo affidamento. (Diritto amministrativo — Procedimento (art. 1 L. 241/1990))

25. Le fasi in cui si articola il procedimento amministrativo sono generalmente individuate in:

  1. iniziativa, istruttoria, decisoria e, ove prevista, integrativa dell'efficacia
  2. solo istruttoria e decisoria, essendo le altre fasi eventuali e non tipiche
  3. unicamente la fase decisoria, che esaurisce il procedimento
  4. iniziativa e integrativa dell'efficacia, con esclusione dell'istruttoria

La dottrina amministrativistica scompone il procedimento nelle fasi dell'iniziativa, dell'istruttoria, della decisoria e, quando richiesta dalla legge, dell'integrativa dell'efficacia (es. controlli, pubblicazione). (Diritto amministrativo — Procedimento amministrativo (fasi))

26. Il responsabile del procedimento, figura introdotta dalla L. 241/1990, ha il compito principale di:

  1. curare l'istruttoria e adottare o proporre l'adozione del provvedimento finale, fungendo da referente unico per l'interessato
  2. sostituire integralmente l'organo competente all'adozione dell'atto in ogni caso
  3. rappresentare esclusivamente gli interessi del privato istante nel procedimento
  4. svolgere solo funzioni di controllo contabile successivo

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e, ove non coincida con l'organo competente, trasmette gli atti con una proposta, costituendo il referente dell'interessato per l'intero procedimento. (Diritto amministrativo — Procedimento (artt. 4-6 L. 241/1990))

27. Un privato presenta un'istanza a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate e, decorsi i termini di legge, non riceve alcun riscontro né espresso né tacito equiparato per legge all'accoglimento. In assenza di un'ipotesi di silenzio-assenso, tale inerzia configura:

  1. silenzio-inadempimento, contro cui è esperibile l'azione avverso il silenzio dinanzi al giudice amministrativo
  2. automaticamente un silenzio-assenso, con accoglimento tacito dell'istanza
  3. un provvedimento tacito di rigetto, impugnabile solo con ricorso straordinario al Capo dello Stato
  4. una causa di nullità del procedimento per violazione dell'art. 21-septies L. 241/1990

Fuori dai casi di silenzio-assenso tipizzati, la mera inerzia della pubblica amministrazione integra il silenzio-inadempimento, censurabile con l'azione avverso il silenzio prevista dal codice del processo amministrativo. (Diritto amministrativo — Silenzio della PA (art. 2 L. 241/1990))

28. L'obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso entro un termine determinato è previsto:

  1. dall'art. 2 della L. 241/1990, che fissa anche un termine generale sussidiario ove la legge o il regolamento non ne stabiliscano uno diverso
  2. solo per i procedimenti relativi ai tributi erariali
  3. dall'art. 21-septies della L. 241/1990
  4. esclusivamente dai regolamenti interni di ciascuna amministrazione, senza copertura legislativa generale

L'art. 2 L. 241/1990 impone alle amministrazioni l'obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, individuando altresì un termine generale sussidiario in mancanza di diversa previsione. (Diritto amministrativo — Obbligo di provvedere (art. 2 L. 241/1990))

29. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, la motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare:

  1. i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria
  2. solo la norma di legge attributiva del potere, senza riferimento ai fatti
  3. esclusivamente il nominativo del responsabile del procedimento
  4. il solo dispositivo, essendo la motivazione facoltativa per tutti gli atti amministrativi

L'art. 3 L. 241/1990 impone che la motivazione indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, in coerenza con le risultanze dell'istruttoria procedimentale. (Diritto amministrativo — Motivazione del provvedimento (art. 3 L. 241/1990))

30. L'obbligo generale di motivazione previsto dall'art. 3 della L. 241/1990:

  1. non si applica agli atti normativi e agli atti amministrativi a contenuto generale
  2. si applica indistintamente a ogni tipo di atto, compresi quelli normativi e a contenuto generale
  3. riguarda solo i provvedimenti favorevoli al destinatario
  4. è stato abrogato dalla riforma del D.Lgs. 219/2023

L'art. 3, comma 2, L. 241/1990 esclude espressamente dall'obbligo di motivazione gli atti normativi e quelli a contenuto generale, per la loro natura non provvedimentale in senso stretto. (Diritto amministrativo — Motivazione del provvedimento (art. 3 L. 241/1990))

31. La comunicazione di avvio del procedimento, prevista dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, è diretta a garantire:

  1. la partecipazione dei soggetti destinatari e di quelli che possano subire un pregiudizio dal provvedimento finale
  2. la sola pubblicità legale dell'atto nei confronti di soggetti indeterminati
  3. l'automatica sospensione del termine di conclusione del procedimento
  4. l'obbligo di pagamento di un contributo per l'accesso agli atti

La comunicazione di avvio consente ai soggetti direttamente interessati o pregiudicati di partecipare al procedimento, esercitando le facoltà previste dagli artt. 9 e 10 L. 241/1990. (Diritto amministrativo — Partecipazione (artt. 7-8 L. 241/1990))

32. Ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 241/1990, i soggetti che intervengono nel procedimento hanno diritto, tra l'altro, di:

  1. prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare se pertinenti
  2. adottare direttamente il provvedimento finale in luogo dell'organo competente
  3. impugnare l'atto solo dinanzi al giudice ordinario
  4. ottenere automaticamente l'accoglimento della propria istanza

Gli artt. 9-10 L. 241/1990 riconoscono ai partecipanti il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione è tenuta a valutare se pertinenti all'oggetto del procedimento. (Diritto amministrativo — Partecipazione (artt. 9-10 L. 241/1990))

33. Prima di adottare un provvedimento di diniego rispetto a un'istanza presentata da un privato, l'amministrazione, ove non ricorrano le eccezioni previste dalla legge, deve:

  1. comunicare tempestivamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, consentendo all'interessato di presentare osservazioni entro il termine previsto dall'art. 10-bis L. 241/1990
  2. adottare direttamente il diniego, non essendo previsto alcun contraddittorio preventivo per i procedimenti a istanza di parte
  3. sospendere sine die il procedimento fino a completa concordanza con l'istante
  4. trasmettere l'istanza al giudice amministrativo per un parere preventivo vincolante

L'art. 10-bis L. 241/1990 impone, nei procedimenti a istanza di parte, la comunicazione dei motivi ostativi (preavviso di rigetto) prima dell'adozione formale del diniego, salvo le eccezioni tassativamente previste. (Diritto amministrativo — Preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/1990))

34. Il preavviso di rigetto disciplinato dall'art. 10-bis della L. 241/1990:

  1. non si applica, tra l'altro, alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte
  2. si applica senza eccezioni a qualsiasi procedimento amministrativo, incluse le procedure concorsuali
  3. sostituisce integralmente l'obbligo generale di motivazione previsto dall'art. 3 L. 241/1990
  4. è obbligatorio solo per i procedimenti d'ufficio, non per quelli a istanza di parte

L'art. 10-bis L. 241/1990 esclude espressamente dal proprio ambito applicativo le procedure concorsuali e i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, tra le altre eccezioni previste. (Diritto amministrativo — Preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/1990))

35. L'istituto del silenzio-assenso, disciplinato dall'art. 20 della L. 241/1990, comporta che:

  1. il decorso del termine di conclusione del procedimento, senza provvedimento espresso, equivale ad accoglimento dell'istanza nei casi non esclusi dalla norma
  2. il decorso del termine senza risposta equivale sempre a rigetto dell'istanza
  3. l'amministrazione può sempre scegliere se applicare il silenzio-assenso o il silenzio-rifiuto, caso per caso
  4. il silenzio-assenso si applica indistintamente a tutti i procedimenti, senza eccezioni

L'art. 20 L. 241/1990 prevede che, salve le materie espressamente escluse (ad esempio patrimonio culturale, ambiente, difesa, pubblica sicurezza), il decorso del termine senza provvedimento espresso equivalga ad accoglimento. (Diritto amministrativo — Silenzio-assenso (art. 20 L. 241/1990))

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