Il diritto commerciale muove dalla nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.), colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il codice distingue il piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.), l'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) e l'imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.), quest'ultimo soggetto a uno statuto più gravoso: iscrizione nel registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili obbligatorie (art. 2214 c.c.) e assoggettabilità alle procedure di regolazione della crisi. L'azienda (art. 2555 c.c.), complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, si trasferisce secondo regole peculiari su contratti, crediti, debiti e divieto di concorrenza dell'alienante (artt. 2556-2560 c.c.). I segni distintivi — ditta, insegna, marchio — individuano rispettivamente l'imprenditore, i locali e i prodotti, nel rispetto dei principi di verità e novità, presidiati dalla disciplina della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).
L'art. 2247 c.c. definisce il contratto di società come conferimento di beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica a scopo di lucro. Le società di persone (semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) si caratterizzano per l'autonomia patrimoniale imperfetta: i soci illimitatamente responsabili rispondono con il proprio patrimonio, sia pure con beneficio di preventiva escussione nella s.n.c. e, per gli accomandatari, nella s.a.s. Le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) godono invece di autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni sociali risponde solo la società. La S.p.A. si articola in assemblea, organo amministrativo e organo di controllo, secondo il sistema tradizionale, monistico o dualistico; particolare rilievo assumono la responsabilità degli amministratori verso società, creditori sociali e terzi (artt. 2392-2395 c.c.) e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, oltre alla disciplina della direzione e coordinamento nei gruppi (art. 2497 c.c.).
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022, ha sostituito il fallimento con la liquidazione giudiziale e ha introdotto, quale presidio di allerta precoce, il dovere di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 2086 c.c.). Accanto alla liquidazione giudiziale, il sistema offre strumenti negoziali e concordatari graduati per intensità: la composizione negoziata della crisi, i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo (in continuità aziendale o liquidatorio) e, per i soggetti non soggetti a liquidazione giudiziale, la liquidazione controllata del sovraindebitato, con la possibilità di esdebitazione finale del debitore persona fisica meritevole, anche nella forma dell'esdebitazione dell'incapiente.
1. L'art. 2082 c.c. definisce imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine di:
L'art. 2082 c.c. individua nella professionalità, nell'organizzazione e nella finalità produttivo-scambista i tratti essenziali della nozione di imprenditore. (Diritto commerciale — Imprenditore (art. 2082 c.c.))
2. Il piccolo imprenditore secondo l'art. 2083 c.c. comprende:
L'art. 2083 c.c. qualifica come piccoli imprenditori i soggetti che esercitano l'attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. (Diritto commerciale — Piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.))
3. L'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. esercita attività di:
L'art. 2135 c.c. individua le attività agricole essenziali (coltivazione, selvicoltura, allevamento) e le attività connesse. (Diritto commerciale — Imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.))
4. Un soggetto coltiva un fondo e vende direttamente al mercato locale i prodotti ottenuti, senza altra organizzazione. Tale attività integra la fattispecie di:
La coltivazione del fondo e la vendita diretta dei prodotti ottenuti rientrano nell'attività agricola essenziale disciplinata dall'art. 2135 c.c. (Diritto commerciale — Imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.))
5. Rientra tra le categorie di imprenditore commerciale elencate dall'art. 2195 c.c.:
L'art. 2195 c.c. elenca tra le attività commerciali quella industriale diretta alla produzione di beni o servizi. (Diritto commerciale — Imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.))
6. Un artigiano lavora quasi esclusivamente con il proprio lavoro e quello dei familiari conviventi, senza rilevante organizzazione di capitale altrui. Tale soggetto è esente dallo statuto dell'imprenditore commerciale (iscrizione con efficacia dichiarativa, tenuta delle scritture contabili) in quanto qualificabile come:
Il piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c. è escluso dagli obblighi più gravosi dello statuto dell'imprenditore commerciale. (Diritto commerciale — Statuto dell'imprenditore commerciale (artt. 2083, 2214 c.c.))
7. Le scritture contabili obbligatorie per l'imprenditore commerciale ex art. 2214 c.c. comprendono in particolare:
L'art. 2214 c.c. impone all'imprenditore commerciale la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, oltre alle altre scritture richieste dalla natura dell'impresa. (Diritto commerciale — Scritture contabili (art. 2214 c.c.))
8. L'iscrizione nel registro delle imprese ha, di regola, efficacia dichiarativa; tuttavia per alcuni atti la legge attribuisce efficacia costitutiva, come nel caso:
Ai sensi dell'art. 2331 c.c., la società per azioni acquista personalità giuridica solo con l'iscrizione nel registro delle imprese, che ha qui efficacia costitutiva. (Diritto commerciale — Registro delle imprese (artt. 2193, 2331 c.c.))
9. Il registro delle imprese, disciplinato dagli artt. 2188 ss. c.c., assolve principalmente a una funzione di:
Il registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, assicura la pubblicità legale degli atti e dei fatti rilevanti relativi alle imprese. (Diritto commerciale — Registro delle imprese (artt. 2188 ss. c.c.))
10. L'azienda, ai sensi dell'art. 2555 c.c., è definita come:
L'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. (Diritto commerciale — Azienda (art. 2555 c.c.))
11. L'avviamento dell'azienda esprime:
L'avviamento rappresenta il maggior valore dell'azienda rispetto alla somma dei singoli beni, derivante dalla capacità organizzativa di produrre profitto. (Diritto commerciale — Azienda, avviamento (art. 2555 c.c.))
12. In caso di trasferimento d'azienda commerciale, l'alienante, salvo patto contrario, è tenuto ex art. 2557 c.c. a:
L'art. 2557 c.c. impone all'alienante il divieto di concorrenza per un periodo limitato, a tutela dell'avviamento trasferito. (Diritto commerciale — Trasferimento d'azienda (art. 2557 c.c.))
13. Il divieto di concorrenza dell'alienante dopo il trasferimento d'azienda, ex art. 2557 c.c., opera per un periodo massimo di:
L'art. 2557 c.c. fissa in cinque anni dal trasferimento il termine massimo entro cui opera il divieto di concorrenza dell'alienante. (Diritto commerciale — Divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.))
14. Ai sensi dell'art. 2558 c.c., in caso di trasferimento d'azienda, l'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale, salvo:
L'art. 2558 c.c. prevede la successione automatica nei contratti non personali, con salvezza del diritto di recesso del terzo per giusta causa entro tre mesi. (Diritto commerciale — Successione nei contratti (art. 2558 c.c.))
15. Tizio cede la propria azienda commerciale a Caio. Un debito verso un fornitore, contratto da Tizio prima della cessione, risulta annotato nei libri contabili obbligatori. Ai sensi dell'art. 2560 c.c.:
L'art. 2560, comma 2, c.c. prevede la responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti aziendali anteriori risultanti dai libri contabili obbligatori. (Diritto commerciale — Debiti aziendali (art. 2560 c.c.))
16. Un fornitore vanta un credito verso Tizio, sorto prima della cessione dell'azienda a Caio, ma tale debito non risulta annotato nei libri contabili obbligatori. Il fornitore intende agire anche contro Caio: ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'acquirente Caio:
Per i debiti non risultanti dai libri contabili obbligatori l'acquirente non risponde, salvo prova della sua conoscenza aliunde del debito. (Diritto commerciale — Debiti aziendali (art. 2560 c.c.))
17. Il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, tra le imprese soggette a registrazione, deve essere provato per iscritto ai sensi dell'art. 2556 c.c., ferme:
L'art. 2556 c.c. richiede la forma scritta ad probationem, fatte salve le forme di legge relative ai singoli beni ceduti e alla durata del contratto. (Diritto commerciale — Forma del trasferimento d'azienda (art. 2556 c.c.))
18. La ditta, disciplinata dagli artt. 2563 ss. c.c., costituisce:
La ditta è il nome commerciale con cui l'imprenditore esercita la propria impresa, disciplinata dagli artt. 2563 ss. c.c. (Diritto commerciale — Ditta (artt. 2563 ss. c.c.))
19. Un ristorante espone all'ingresso un cartello con il nome commerciale che lo identifica ai clienti che passano in strada. Tale segno, disciplinato dall'art. 2568 c.c., si qualifica come:
L'insegna individua i locali in cui è esercitata l'impresa, ed è disciplinata dall'art. 2568 c.c. mediante rinvio alle norme sulla ditta. (Diritto commerciale — Insegna (art. 2568 c.c.))
20. Il marchio, quale segno distintivo disciplinato dal codice civile e dal Codice della proprietà industriale, ha la funzione tipica di distinguere:
Il marchio è il segno distintivo con funzione di identificare e distinguere prodotti o servizi di un'impresa da quelli concorrenti. (Diritto commerciale — Marchio (art. 2569 c.c.))
21. Tra i principi che governano ditta, insegna e marchio vi sono quelli di verità e di novità; il principio di novità richiede in particolare che il segno:
Il principio di novità impone che il segno distintivo non sia già usato da altri imprenditori per attività affini con rischio di confusione. (Diritto commerciale — Segni distintivi, principio di novità)
22. La concorrenza sleale, disciplinata dall'art. 2598 c.c., comprende tra l'altro gli atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, quali:
L'art. 2598, n. 1, c.c. qualifica come concorrenza sleale l'uso di segni distintivi idonei a creare confusione con quelli di un concorrente. (Diritto commerciale — Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.))
23. La denigrazione commerciale, quale forma di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., consiste nella diffusione di:
L'art. 2598, n. 2, c.c. qualifica come concorrenza sleale la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito. (Diritto commerciale — Concorrenza sleale, denigrazione (art. 2598 c.c.))
24. Un'impresa realizza un packaging quasi identico a quello di un noto concorrente, ingenerando nel pubblico l'erronea convinzione di acquistare il prodotto originale. Tale condotta integra:
L'imitazione confusoria della confezione di un concorrente rientra tra gli atti di concorrenza sleale per confusione sanzionati dall'art. 2598, n. 1, c.c. (Diritto commerciale — Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.))
25. L'institore, disciplinato dall'art. 2203 c.c., è colui che:
L'institore, ex art. 2203 c.c., è il preposto all'esercizio dell'impresa con ampi poteri rappresentativi, salvi i limiti iscritti nel registro delle imprese. (Diritto commerciale — Institore (art. 2203 c.c.))
26. Un'impresa commerciale non piccola, come definita dai requisiti dimensionali del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, versa in stato di insolvenza. Tale impresa, in quanto commerciale non piccola, ai sensi dello statuto dell'imprenditore commerciale è soggetta:
L'assoggettabilità alle procedure concorsuali del CCII è tratto tipico dello statuto dell'imprenditore commerciale non piccolo. (Diritto commerciale — Statuto dell'imprenditore commerciale / CCII (D.Lgs. 14/2019))
27. L'opera dell'ingegno e i diritti di privativa industriale (es. brevetti), richiamati nella disciplina dell'azienda, si distinguono dai segni distintivi in quanto tutelano:
I diritti di privativa industriale tutelano creazioni intellettuali e invenzioni, funzione diversa da quella identificativa propria dei segni distintivi. (Diritto commerciale — Opere dell'ingegno e privativa industriale)
28. L'attività di intermediazione nella circolazione dei beni, prevista dall'art. 2195 c.c., è una delle categorie che qualifica l'imprenditore come:
L'art. 2195, n. 2, c.c. include l'attività intermediaria nella circolazione dei beni tra quelle che qualificano l'imprenditore come commerciale. (Diritto commerciale — Imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.))
29. L'art. 2247 c.c. definisce il contratto di società come il contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di:
L'art. 2247 c.c. individua nella comunione di conferimenti, nell'esercizio in comune di attività economica e nello scopo di divisione degli utili gli elementi essenziali del contratto di società. (Diritto commerciale — Contratto di società (art. 2247 c.c.))
30. Elemento essenziale del contratto di società ex art. 2247 c.c. è:
Il conferimento costituisce elemento essenziale e costante del contratto di società, a prescindere dal tipo sociale prescelto. (Diritto commerciale — Contratto di società, conferimenti (art. 2247 c.c.))
31. Nelle società di persone, a differenza delle società di capitali, il conferimento può avere ad oggetto anche:
Nelle società di persone è ammesso il conferimento d'opera, a differenza della S.p.A., dove il conferimento di prestazioni d'opera o servizi è escluso dall'art. 2342 c.c. (Diritto commerciale — Conferimenti nelle società di persone (art. 2247 c.c.))
32. Due soci costituiscono una società per svolgere un'attività di consulenza; uno conferisce denaro, l'altro si obbliga a prestare la propria attività lavorativa in favore della società. Tale secondo conferimento è qualificabile come:
Il conferimento d'opera è tipico e ammesso nelle società di persone, mentre è precluso come conferimento di capitale nella società per azioni. (Diritto commerciale — Conferimento d'opera (art. 2247 c.c.))
33. Tra i tipi di società disciplinati dal codice civile rientrano, oltre alla società semplice, s.n.c. e s.a.s.:
Il codice civile disciplina, accanto alle società di persone, i tipi di società di capitali: S.p.A., S.r.l. e S.a.p.a. (Diritto commerciale — Tipi di società)
34. La società semplice, disciplinata dagli artt. 2251 ss. c.c., si distingue dagli altri tipi di società di persone perché:
La società semplice è utilizzabile solo per attività non commerciali, tipicamente agricole o di godimento di patrimoni. (Diritto commerciale — Società semplice (artt. 2251 ss. c.c.))
35. Il contratto di società semplice non è soggetto, in generale, a forme speciali, salvo che:
La libertà di forma del contratto di società semplice incontra il limite delle forme richieste dalla natura dei beni conferiti. (Diritto commerciale — Società semplice, forma (artt. 2251 ss. c.c.))