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🧮 Diritto tributario III: IVA, IRAP e imposta di registro

IVA — l'imposta sul valore aggiunto

L'IVA, disciplinata dal DPR 633/1972 e di matrice unionale (direttiva 2006/112/CE), è un'imposta indiretta, generale sui consumi e neutrale per gli operatori economici. La sua applicazione richiede la compresenza di tre presupposti: oggettivo (cessioni di beni e prestazioni di servizi, artt. 2-3), soggettivo (esercizio di imprese, arti o professioni, artt. 4-5) e territoriale (effettuazione dell'operazione nel territorio dello Stato, artt. 7 e ss.). In assenza anche di uno solo di essi, l'operazione resta esclusa (fuori campo) dal sistema dell'imposta.

Occorre distinguere con attenzione tre categorie di operazioni che presentano tutti i presupposti: quelle imponibili (soggette a imposta con l'aliquota propria), quelle non imponibili (come le esportazioni ex art. 8 e le operazioni intracomunitarie ex D.L. 331/1993, che non scontano imposta ma danno pieno diritto alla detrazione) e quelle esenti (art. 10, come le prestazioni sanitarie e finanziarie, che pur presentando tutti i presupposti sono sottratte per legge all'imposta e limitano la detrazione tramite il meccanismo del pro-rata, art. 19-bis). Il funzionamento del tributo si fonda sul binomio rivalsa (art. 18, addebito dell'imposta al cessionario) e detrazione (art. 19, recupero dell'IVA sugli acquisti), che assicura la neutralità dell'imposta per gli operatori economici, facendola gravare in via definitiva sul consumatore finale. Tra gli obblighi del soggetto passivo rientrano fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale; nelle operazioni intracomunitarie e in specifici settori a rischio frode opera il meccanismo del reverse charge (art. 17), che sposta l'obbligo di applicazione dell'imposta sul cessionario o committente.

IRAP

L'IRAP (D.Lgs. 446/1997) è un'imposta reale e regionale il cui presupposto è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi (art. 2). La base imponibile è il valore della produzione netta, determinato per le società di capitali sulla base delle risultanze del conto economico.

Imposta di registro

L'imposta di registro (DPR 131/1986) è un'imposta indiretta che colpisce i singoli atti giuridici, con registrazione dovuta in termine fisso o in caso d'uso a seconda della tariffa allegata. Il principio di alternatività IVA/registro (art. 40) evita la doppia imposizione: gli atti relativi a operazioni soggette a IVA scontano il registro in misura fissa. Si affiancano, per i trasferimenti immobiliari, le imposte ipotecaria e catastale (D.Lgs. 347/1990).

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Preguntas de muestra (35)

1. Quale dei seguenti è il presupposto oggettivo dell'IVA ai sensi dell'art. 1 DPR 633/1972?

  1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
  2. L'esercizio di imprese, arti o professioni
  3. L'effettuazione dell'operazione nel territorio dello Stato
  4. Il possesso di redditi in denaro o in natura

L'art. 1 DPR 633/1972 individua tre presupposti dell'IVA: oggettivo (cessioni di beni e prestazioni di servizi), soggettivo (esercizio di impresa, arte o professione) e territoriale. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))

2. Quale dei seguenti è il presupposto soggettivo dell'IVA?

  1. La cessione di un bene mobile
  2. La territorialità dell'operazione
  3. L'esercizio di imprese, arti o professioni
  4. Il possesso di redditi

Il presupposto soggettivo riguarda la qualifica di chi effettua l'operazione: deve trattarsi di esercizio di impresa, arte o professione (artt. 4 e 5 DPR 633/1972). (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))

3. Accanto a quello oggettivo e soggettivo, il terzo presupposto dell'IVA è:

  1. Temporale, ossia l'esigibilità nell'anno solare
  2. Territoriale, ossia l'effettuazione dell'operazione nel territorio dello Stato
  3. Soggettivo bis, ossia la residenza del cessionario
  4. Patrimoniale, ossia il possesso di beni

Il presupposto territoriale richiede che l'operazione sia effettuata nel territorio dello Stato secondo le regole degli artt. 7 e seguenti DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))

4. Un privato consumatore vende occasionalmente un'auto usata a un altro privato, senza esercitare alcuna attività d'impresa. Quale presupposto IVA manca in questa operazione?

  1. Il presupposto oggettivo, perché la cessione di un bene mobile non rientra tra le operazioni rilevanti
  2. Il presupposto territoriale, perché l'operazione avviene tra privati
  3. Nessun presupposto manca: l'operazione è imponibile
  4. Il presupposto soggettivo, perché il venditore non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione

Manca il presupposto soggettivo: la cessione tra privati non è effettuata nell'esercizio di impresa, arte o professione, quindi l'operazione resta esclusa dal campo IVA. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 4))

5. Ai sensi dell'art. 2 DPR 633/1972, costituiscono cessioni di beni rilevanti ai fini IVA:

  1. Solo le vendite di beni immobili
  2. Le sole importazioni da Paesi extra-UE
  3. Gli atti a titolo gratuito di donazione tra privati
  4. Gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni

L'art. 2 DPR 633/1972 qualifica come cessioni di beni gli atti a titolo oneroso traslativi della proprietà o costitutivi/traslativi di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 2))

6. Un artigiano esegue, dietro corrispettivo, un lavoro di riparazione su commissione di un cliente, in base a un contratto d'opera. Tale attività costituisce, ai fini IVA:

  1. Una cessione di beni ai sensi dell'art. 2 DPR 633/1972
  2. Una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 3 DPR 633/1972, derivando da un'obbligazione di fare assunta verso corrispettivo
  3. Un'operazione esclusa per mancanza del presupposto oggettivo
  4. Un'importazione rilevante ai sensi dell'art. 1 DPR 633/1972

L'art. 3 DPR 633/1972 qualifica come prestazioni di servizi quelle derivanti, tra l'altro, da contratti d'opera e in genere da obbligazioni di fare, non fare o permettere verso corrispettivo. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 3))

7. Un soggetto svolge, per professione abituale ancorche non esclusiva, un'attività commerciale organizzata in forma d'impresa. Tale soggetto integra, ai fini IVA:

  1. Il solo presupposto oggettivo, senza rilievo soggettivo
  2. Il presupposto territoriale, a prescindere dall'attività svolta
  3. Il presupposto soggettivo dell'esercizio di imprese, ai sensi dell'art. 4 DPR 633/1972
  4. Nessun presupposto, trattandosi di attività commerciale e non professionale

L'art. 4 DPR 633/1972 considera esercizio di impresa lo svolgimento per professione abituale, ancorche non esclusiva, di attività commerciali o agricole. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 4))

8. L'esercizio di arti e professioni ai fini IVA (art. 5 DPR 633/1972) riguarda:

  1. L'esercizio abituale, ancorche non esclusivo, di attività di lavoro autonomo, con esclusione del lavoro dipendente
  2. Qualunque prestazione occasionale resa da un privato
  3. Solo le professioni ordinistiche regolamentate
  4. L'attività di lavoro dipendente e i rapporti a essa assimilati

L'art. 5 DPR 633/1972 individua il presupposto soggettivo nell'esercizio abituale di attività di lavoro autonomo, escludendo espressamente il lavoro dipendente e i rapporti assimilati. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 5))

9. Un privato importa, per uso personale, un bene di lusso proveniente da un Paese extra-UE, senza svolgere alcuna attività d'impresa. Tale importazione, ai fini IVA, è:

  1. Soggetta a IVA in via autonoma, in quanto le importazioni sono imponibili da chiunque effettuate
  2. Esclusa da IVA, mancando il presupposto soggettivo dell'esercizio di impresa
  3. Esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972
  4. Non imponibile ai sensi dell'art. 8 DPR 633/1972

Le importazioni costituiscono un presupposto autonomo dell'IVA e sono imponibili da chiunque effettuate, anche da privati, ai sensi dell'art. 1 DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))

10. Per le cessioni di beni, il criterio generale di territorialità IVA fa riferimento, tenuto conto delle regole su trasporto e spedizione, a:

  1. La residenza del cedente, indipendentemente dalla localizzazione del bene
  2. Il luogo di conclusione del contratto
  3. Il luogo in cui il bene si trova al momento della cessione
  4. La nazionalità del cessionario

La territorialità delle cessioni di beni si determina, in via generale, avendo riguardo al luogo in cui il bene si trova, tenuto conto delle regole su trasporto e spedizione. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 7 e ss.))

11. Un professionista italiano presta un servizio di consulenza a un'impresa soggetto passivo IVA stabilita in un altro Stato membro UE. In base al criterio generale di territorialità per i rapporti tra soggetti passivi (B2B), l'operazione si considera rilevante:

  1. In Italia, luogo di stabilimento del prestatore
  2. Nello Stato membro in cui è stabilito il committente
  3. Nello Stato membro di transito della merce
  4. In nessuno Stato, essendo l'operazione esclusa da IVA

Per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi (B2B) si applica il criterio del luogo di stabilimento del committente; l'operazione è fuori campo IVA italiana. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 7 e ss.))

12. Nei rapporti con un consumatore finale (B2C), la regola generale di territorialità delle prestazioni di servizi individua, salvo deroghe specifiche, come luogo di tassazione:

  1. Il luogo in cui è stabilito il committente, sempre
  2. Il luogo di conclusione del contratto
  3. Il luogo di pagamento del corrispettivo
  4. Il luogo in cui è stabilito il prestatore

Nei rapporti B2C la regola generale individua il luogo di tassazione nello Stato di stabilimento del prestatore, salve le deroghe previste per specifiche categorie di servizi. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 7 e ss.))

13. Il presupposto oggettivo, quello soggettivo e quello territoriale devono ricorrere, ai fini IVA:

  1. In via alternativa, essendo sufficiente la sussistenza di uno solo di essi
  2. Solo il presupposto oggettivo e quello territoriale, essendo quello soggettivo meramente eventuale
  3. Solo per le operazioni con l'estero, non per quelle interne
  4. Congiuntamente, affinche un'operazione sia rilevante ai fini dell'imposta

Ai sensi dell'art. 1 DPR 633/1972 i tre presupposti devono ricorrere congiuntamente: la mancanza anche di uno solo di essi esclude l'operazione dal campo IVA. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))

14. L'IVA è un'imposta:

  1. Diretta, personale e progressiva
  2. Indiretta, generale sui consumi, di matrice UE
  3. Diretta, reale e proporzionale sul reddito d'impresa
  4. Locale, dovuta esclusivamente alle Regioni

L'IVA è un'imposta indiretta, generale sui consumi, neutrale per gli operatori economici, armonizzata a livello UE. (Diritto tributario — IVA (direttiva 2006/112/CE))

15. La disciplina IVA trova la propria armonizzazione in ambito UE principalmente nella:

  1. Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa
  2. Direttiva 2013/34/UE sui bilanci
  3. Direttiva 2006/112/CE
  4. Direttiva 2015/849 antiriciclaggio

La direttiva 2006/112/CE costituisce il testo unico rifuso della disciplina IVA a livello UE, recepito in Italia con il DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (direttiva 2006/112/CE))

16. Un ente non commerciale svolge, in via occasionale, un'attività accessoria di natura commerciale accanto alla propria attività istituzionale. Rispetto a tale attività accessoria, l'ente:

  1. Diviene soggetto passivo IVA limitatamente alle operazioni riconducibili a tale attività commerciale
  2. Non può mai assumere la qualifica di soggetto passivo IVA
  3. È escluso da ogni obbligo IVA in quanto ente non commerciale
  4. È soggetto IVA anche per le operazioni istituzionali, in ogni caso

Un ente non commerciale che svolge anche attività commerciale, sia pure accessoria, assume la soggettività passiva IVA limitatamente a tale attività. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 4))

17. Un'operazione IVA si definisce imponibile quando:

  1. Sussistono tutti e tre i presupposti (oggettivo, soggettivo, territoriale) e l'imposta si applica secondo l'aliquota propria dell'operazione
  2. Manca il presupposto territoriale ma l'operazione è comunque assoggettata a imposta
  3. L'operazione è priva del presupposto oggettivo
  4. L'operazione è compiuta da un soggetto non passivo IVA

L'operazione imponibile presuppone la compresenza dei tre presupposti dell'imposta, con applicazione dell'aliquota propria dell'operazione. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))

18. Una cessione di un bene tra due imprese italiane, con consegna del bene in Italia, presenta:

  1. Solo il presupposto soggettivo
  2. Solo il presupposto oggettivo e territoriale, mancando quello soggettivo
  3. Tutti e tre i presupposti IVA (oggettivo, soggettivo, territoriale) ed è quindi un'operazione rilevante ai fini IVA
  4. Nessun presupposto, trattandosi di operazione tra imprese

Con cedente-impresa, cessione di un bene e consegna nel territorio dello Stato ricorrono tutti e tre i presupposti previsti dall'art. 1 DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))

19. Quale delle seguenti NON è una condizione richiesta perché un'operazione rientri nel campo di applicazione dell'IVA?

  1. Che sussista il presupposto oggettivo (cessione di beni o prestazione di servizi)
  2. Che il corrispettivo pattuito superi una soglia minima fissata annualmente
  3. Che sussista il presupposto soggettivo (esercizio di impresa, arte o professione)
  4. Che sussista il presupposto territoriale

Non esiste alcuna soglia minima di corrispettivo quale condizione di rilevanza IVA: l'applicazione dell'imposta dipende dalla sussistenza dei tre presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))

20. Chi cede un bene a titolo oneroso in modo del tutto occasionale, senza abitualità e senza esercitare impresa, arte o professione:

  1. È sempre soggetto passivo IVA, indipendentemente dall'abitualità
  2. Diviene soggetto passivo IVA solo se il bene ceduto è un immobile
  3. È soggetto passivo IVA se l'operazione supera un determinato valore
  4. Non assume la qualifica di soggetto passivo IVA per quella operazione

L'abitualità, sia pure non esclusiva, è requisito essenziale del presupposto soggettivo IVA: l'atto occasionale del non imprenditore resta fuori campo. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 4))

21. L'esercizio di attività agricole rientra tra le attività che integrano il presupposto soggettivo IVA in quanto:

  1. Le attività agricole sono sempre escluse dal campo IVA
  2. Le attività agricole sono soggette solo a IRAP e mai a IVA
  3. Le attività agricole richiedono una soggettività IVA meramente facoltativa
  4. L'art. 4 DPR 633/1972 equipara, ai fini della soggettività IVA, l'esercizio abituale di attività agricole a quello di attività commerciali

L'art. 4 DPR 633/1972 equipara, ai fini della soggettività passiva IVA, l'esercizio abituale di attività agricole a quello di attività commerciali. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 4))

22. In cosa si distingue il presupposto soggettivo IVA dal presupposto oggettivo?

  1. Il primo riguarda il luogo dell'operazione, il secondo la qualifica del cedente
  2. Il primo riguarda la qualifica di chi effettua l'operazione (impresa, arte o professione), il secondo la natura dell'operazione stessa (cessione di beni o prestazione di servizi)
  3. Sono sinonimi e si riferiscono entrambi al luogo dell'operazione
  4. Il primo riguarda l'aliquota applicabile, il secondo la base imponibile

Il presupposto soggettivo attiene alla qualifica di chi effettua l'operazione; quello oggettivo alla natura dell'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi). (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))

23. Una società italiana vende beni a un privato consumatore residente in Italia, con consegna dei beni in Italia. Tale operazione:

  1. È esclusa da IVA per mancanza del presupposto soggettivo, poiché l'acquirente è un privato
  2. È esclusa da IVA per mancanza del presupposto territoriale
  3. Presenta tutti i presupposti IVA ed è un'operazione imponibile, salvo che rientri in uno specifico regime di non imponibilità o esenzione
  4. Non è mai imponibile perché manca il presupposto oggettivo

Il presupposto soggettivo si valuta in capo al cedente, che agisce come impresa: con bene ceduto e consegna in Italia sussistono tutti e tre i presupposti IVA. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))

24. Il principio di neutralità dell'IVA per gli operatori economici si realizza attraverso:

  1. Il meccanismo combinato di rivalsa e detrazione
  2. L'esenzione totale delle imprese dall'imposta
  3. L'applicazione di un'aliquota unica per ogni settore
  4. L'esclusione delle imprese dal presupposto soggettivo

La neutralità dell'IVA per gli operatori economici si realizza mediante il meccanismo combinato di rivalsa (art. 18) e detrazione (art. 19) DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 18))

25. Per le prestazioni di servizi relative a un bene immobile, il criterio di territorialità IVA fa riferimento a:

  1. Il luogo in cui è situato l'immobile
  2. Il luogo di stabilimento del prestatore, in ogni caso
  3. Il luogo di stabilimento del committente, in ogni caso
  4. Il luogo di conclusione del contratto

Per i servizi relativi a beni immobili la territorialità IVA è ancorata al luogo in cui l'immobile è situato, in deroga ai criteri generali B2B/B2C. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 7 e ss.))

26. Le operazioni non imponibili IVA (ad esempio le esportazioni ex art. 8 DPR 633/1972) si caratterizzano per:

  1. L'assenza del presupposto soggettivo
  2. L'assenza di qualunque obbligo di fatturazione
  3. La presenza di tutti i presupposti IVA, ma l'assenza di imposta dovuta per favorire la destinazione extraterritoriale, con obbligo di fatturazione e diritto alla detrazione
  4. La sussistenza dei presupposti ma il divieto assoluto di detrarre l'IVA sugli acquisti

Le operazioni non imponibili presentano tutti i presupposti IVA; l'assenza di imposta è dovuta a scelta di politica fiscale (favor per l'export), con pieno diritto alla detrazione. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 8))

27. Le operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/1972) si caratterizzano per:

  1. La mancanza del presupposto oggettivo
  2. La sussistenza di tutti i presupposti IVA, ma l'esclusione dell'applicazione dell'imposta per espressa previsione di legge, con effetti limitativi sul diritto alla detrazione
  3. L'assenza di ogni obbligo di fatturazione
  4. Il pieno e illimitato diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti

Le operazioni esenti presentano tutti i presupposti IVA ma sono sottratte all'imposta per legge (art. 10), con conseguente limitazione del diritto alla detrazione tramite il pro-rata. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 10))

28. Le operazioni escluse dal campo IVA (c.d. fuori campo) si caratterizzano per:

  1. La sussistenza di tutti i presupposti ma l'esenzione prevista dalla legge
  2. La sussistenza di tutti i presupposti ma la destinazione all'esportazione
  3. L'applicazione di un'aliquota agevolata
  4. La mancanza di uno dei tre presupposti dell'imposta (oggettivo, soggettivo o territoriale)

Le operazioni escluse sono prive di uno dei presupposti dell'IVA (oggettivo, soggettivo o territoriale) e restano estranee al sistema dell'imposta. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))

29. Un'operazione esente e un'operazione non imponibile hanno in comune il fatto che entrambe:

  1. Sono prive del presupposto soggettivo
  2. Non generano alcun obbligo di fatturazione
  3. Attribuiscono lo stesso, pieno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti
  4. Presentano tutti e tre i presupposti IVA e concorrono a formare il volume d'affari del contribuente

A differenza delle escluse, esenti e non imponibili presentano tutti i presupposti IVA e concorrono al volume d'affari; si distinguono per gli effetti sulla detrazione, piena per le non imponibili e limitata per le esenti. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 20))

30. Una società italiana effettua prestazioni sanitarie esenti ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972 e, nello stesso periodo, effettua anche cessioni all'esportazione. Per l'IVA sugli acquisti afferenti indistintamente a entrambe le attività, la società:

  1. Ha diritto alla detrazione integrale, poiché le esportazioni sono non imponibili
  2. Deve applicare il meccanismo del pro-rata di detraibilità, che limita la detrazione in ragione della presenza di operazioni esenti
  3. Perde ogni diritto alla detrazione, avendo effettuato operazioni esenti
  4. Non deve applicare alcun meccanismo, poiché esenti e non imponibili si compensano automaticamente

In presenza di operazioni esenti che si affiancano a operazioni che danno diritto a detrazione, si applica il pro-rata di detraibilità ex art. 19-bis DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 19-bis))

31. Una cessione di beni effettuata da un privato non esercente attività d'impresa, arte o professione, a titolo oneroso e occasionale, va qualificata come operazione:

  1. Esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972
  2. Non imponibile ai sensi dell'art. 8 DPR 633/1972
  3. Esclusa dal campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo
  4. Imponibile con aliquota ordinaria

Mancando il presupposto soggettivo, l'operazione compiuta da un privato occasionale resta esclusa (fuori campo) dal sistema IVA. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 4))

32. Una prestazione medico-sanitaria resa da un professionista nell'esercizio della propria attività va qualificata, ai fini IVA, come operazione:

  1. Esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972, pur sussistendo tutti i presupposti dell'imposta
  2. Esclusa dal campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo
  3. Non imponibile, come le esportazioni
  4. Imponibile con aliquota ordinaria, senza limitazioni alla detrazione

Le prestazioni sanitarie rese da professionisti sono espressamente ricomprese tra le operazioni esenti dell'art. 10 DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 10))

33. La cessione di beni destinati all'esportazione fuori dal territorio UE, effettuata da un'impresa italiana verso un cliente extra-UE, va qualificata come operazione:

  1. Non imponibile ai sensi dell'art. 8 DPR 633/1972, con pieno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti
  2. Esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972
  3. Esclusa dal campo IVA per mancanza del presupposto territoriale
  4. Imponibile con aliquota ordinaria

Le cessioni all'esportazione sono non imponibili ex art. 8 DPR 633/1972: presentano tutti i presupposti ma non scontano imposta, con pieno diritto alla detrazione degli acquisti correlati. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 8))

34. La rivalsa IVA (art. 18 DPR 633/1972) consiste nell'obbligo, per il soggetto che effettua l'operazione imponibile, di:

  1. Versare l'imposta direttamente allo Stato senza addebitarla al cliente
  2. Trattenere l'imposta come credito d'imposta permanente
  3. Addebitare l'imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente
  4. Applicare una ritenuta d'acconto sul corrispettivo

L'art. 18 DPR 633/1972 impone al soggetto che effettua l'operazione imponibile di addebitare l'imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 18))

35. Un'impresa acquista beni strumentali pagando l'IVA addebitata in fattura dal fornitore. Tale imposta assolta sull'acquisto può essere, in linea di principio:

  1. Ottenuta sempre come rimborso in denaro immediato, indipendentemente da qualunque liquidazione
  2. Portata in detrazione dall'imposta dovuta sulle operazioni attive, ai sensi dell'art. 19 DPR 633/1972
  3. Utilizzata per esonerarsi dall'obbligo di fatturazione delle proprie operazioni attive
  4. Applicata come riduzione automatica dell'aliquota sulle proprie cessioni

L'art. 19 DPR 633/1972 consente al soggetto passivo di detrarre dall'imposta dovuta sulle operazioni attive l'IVA assolta o dovuta sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 19))

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