L'IVA, disciplinata dal DPR 633/1972 e di matrice unionale (direttiva 2006/112/CE), è un'imposta indiretta, generale sui consumi e neutrale per gli operatori economici. La sua applicazione richiede la compresenza di tre presupposti: oggettivo (cessioni di beni e prestazioni di servizi, artt. 2-3), soggettivo (esercizio di imprese, arti o professioni, artt. 4-5) e territoriale (effettuazione dell'operazione nel territorio dello Stato, artt. 7 e ss.). In assenza anche di uno solo di essi, l'operazione resta esclusa (fuori campo) dal sistema dell'imposta.
Occorre distinguere con attenzione tre categorie di operazioni che presentano tutti i presupposti: quelle imponibili (soggette a imposta con l'aliquota propria), quelle non imponibili (come le esportazioni ex art. 8 e le operazioni intracomunitarie ex D.L. 331/1993, che non scontano imposta ma danno pieno diritto alla detrazione) e quelle esenti (art. 10, come le prestazioni sanitarie e finanziarie, che pur presentando tutti i presupposti sono sottratte per legge all'imposta e limitano la detrazione tramite il meccanismo del pro-rata, art. 19-bis). Il funzionamento del tributo si fonda sul binomio rivalsa (art. 18, addebito dell'imposta al cessionario) e detrazione (art. 19, recupero dell'IVA sugli acquisti), che assicura la neutralità dell'imposta per gli operatori economici, facendola gravare in via definitiva sul consumatore finale. Tra gli obblighi del soggetto passivo rientrano fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale; nelle operazioni intracomunitarie e in specifici settori a rischio frode opera il meccanismo del reverse charge (art. 17), che sposta l'obbligo di applicazione dell'imposta sul cessionario o committente.
L'IRAP (D.Lgs. 446/1997) è un'imposta reale e regionale il cui presupposto è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi (art. 2). La base imponibile è il valore della produzione netta, determinato per le società di capitali sulla base delle risultanze del conto economico.
L'imposta di registro (DPR 131/1986) è un'imposta indiretta che colpisce i singoli atti giuridici, con registrazione dovuta in termine fisso o in caso d'uso a seconda della tariffa allegata. Il principio di alternatività IVA/registro (art. 40) evita la doppia imposizione: gli atti relativi a operazioni soggette a IVA scontano il registro in misura fissa. Si affiancano, per i trasferimenti immobiliari, le imposte ipotecaria e catastale (D.Lgs. 347/1990).
1. Quale dei seguenti è il presupposto oggettivo dell'IVA ai sensi dell'art. 1 DPR 633/1972?
L'art. 1 DPR 633/1972 individua tre presupposti dell'IVA: oggettivo (cessioni di beni e prestazioni di servizi), soggettivo (esercizio di impresa, arte o professione) e territoriale. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))
2. Quale dei seguenti è il presupposto soggettivo dell'IVA?
Il presupposto soggettivo riguarda la qualifica di chi effettua l'operazione: deve trattarsi di esercizio di impresa, arte o professione (artt. 4 e 5 DPR 633/1972). (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))
3. Accanto a quello oggettivo e soggettivo, il terzo presupposto dell'IVA è:
Il presupposto territoriale richiede che l'operazione sia effettuata nel territorio dello Stato secondo le regole degli artt. 7 e seguenti DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))
4. Un privato consumatore vende occasionalmente un'auto usata a un altro privato, senza esercitare alcuna attività d'impresa. Quale presupposto IVA manca in questa operazione?
Manca il presupposto soggettivo: la cessione tra privati non è effettuata nell'esercizio di impresa, arte o professione, quindi l'operazione resta esclusa dal campo IVA. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 4))
5. Ai sensi dell'art. 2 DPR 633/1972, costituiscono cessioni di beni rilevanti ai fini IVA:
L'art. 2 DPR 633/1972 qualifica come cessioni di beni gli atti a titolo oneroso traslativi della proprietà o costitutivi/traslativi di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 2))
6. Un artigiano esegue, dietro corrispettivo, un lavoro di riparazione su commissione di un cliente, in base a un contratto d'opera. Tale attività costituisce, ai fini IVA:
L'art. 3 DPR 633/1972 qualifica come prestazioni di servizi quelle derivanti, tra l'altro, da contratti d'opera e in genere da obbligazioni di fare, non fare o permettere verso corrispettivo. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 3))
7. Un soggetto svolge, per professione abituale ancorche non esclusiva, un'attività commerciale organizzata in forma d'impresa. Tale soggetto integra, ai fini IVA:
L'art. 4 DPR 633/1972 considera esercizio di impresa lo svolgimento per professione abituale, ancorche non esclusiva, di attività commerciali o agricole. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 4))
8. L'esercizio di arti e professioni ai fini IVA (art. 5 DPR 633/1972) riguarda:
L'art. 5 DPR 633/1972 individua il presupposto soggettivo nell'esercizio abituale di attività di lavoro autonomo, escludendo espressamente il lavoro dipendente e i rapporti assimilati. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 5))
9. Un privato importa, per uso personale, un bene di lusso proveniente da un Paese extra-UE, senza svolgere alcuna attività d'impresa. Tale importazione, ai fini IVA, è:
Le importazioni costituiscono un presupposto autonomo dell'IVA e sono imponibili da chiunque effettuate, anche da privati, ai sensi dell'art. 1 DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))
10. Per le cessioni di beni, il criterio generale di territorialità IVA fa riferimento, tenuto conto delle regole su trasporto e spedizione, a:
La territorialità delle cessioni di beni si determina, in via generale, avendo riguardo al luogo in cui il bene si trova, tenuto conto delle regole su trasporto e spedizione. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 7 e ss.))
11. Un professionista italiano presta un servizio di consulenza a un'impresa soggetto passivo IVA stabilita in un altro Stato membro UE. In base al criterio generale di territorialità per i rapporti tra soggetti passivi (B2B), l'operazione si considera rilevante:
Per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi (B2B) si applica il criterio del luogo di stabilimento del committente; l'operazione è fuori campo IVA italiana. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 7 e ss.))
12. Nei rapporti con un consumatore finale (B2C), la regola generale di territorialità delle prestazioni di servizi individua, salvo deroghe specifiche, come luogo di tassazione:
Nei rapporti B2C la regola generale individua il luogo di tassazione nello Stato di stabilimento del prestatore, salve le deroghe previste per specifiche categorie di servizi. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 7 e ss.))
13. Il presupposto oggettivo, quello soggettivo e quello territoriale devono ricorrere, ai fini IVA:
Ai sensi dell'art. 1 DPR 633/1972 i tre presupposti devono ricorrere congiuntamente: la mancanza anche di uno solo di essi esclude l'operazione dal campo IVA. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))
14. L'IVA è un'imposta:
L'IVA è un'imposta indiretta, generale sui consumi, neutrale per gli operatori economici, armonizzata a livello UE. (Diritto tributario — IVA (direttiva 2006/112/CE))
15. La disciplina IVA trova la propria armonizzazione in ambito UE principalmente nella:
La direttiva 2006/112/CE costituisce il testo unico rifuso della disciplina IVA a livello UE, recepito in Italia con il DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (direttiva 2006/112/CE))
16. Un ente non commerciale svolge, in via occasionale, un'attività accessoria di natura commerciale accanto alla propria attività istituzionale. Rispetto a tale attività accessoria, l'ente:
Un ente non commerciale che svolge anche attività commerciale, sia pure accessoria, assume la soggettività passiva IVA limitatamente a tale attività. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 4))
17. Un'operazione IVA si definisce imponibile quando:
L'operazione imponibile presuppone la compresenza dei tre presupposti dell'imposta, con applicazione dell'aliquota propria dell'operazione. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))
18. Una cessione di un bene tra due imprese italiane, con consegna del bene in Italia, presenta:
Con cedente-impresa, cessione di un bene e consegna nel territorio dello Stato ricorrono tutti e tre i presupposti previsti dall'art. 1 DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))
19. Quale delle seguenti NON è una condizione richiesta perché un'operazione rientri nel campo di applicazione dell'IVA?
Non esiste alcuna soglia minima di corrispettivo quale condizione di rilevanza IVA: l'applicazione dell'imposta dipende dalla sussistenza dei tre presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))
20. Chi cede un bene a titolo oneroso in modo del tutto occasionale, senza abitualità e senza esercitare impresa, arte o professione:
L'abitualità, sia pure non esclusiva, è requisito essenziale del presupposto soggettivo IVA: l'atto occasionale del non imprenditore resta fuori campo. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 4))
21. L'esercizio di attività agricole rientra tra le attività che integrano il presupposto soggettivo IVA in quanto:
L'art. 4 DPR 633/1972 equipara, ai fini della soggettività passiva IVA, l'esercizio abituale di attività agricole a quello di attività commerciali. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 4))
22. In cosa si distingue il presupposto soggettivo IVA dal presupposto oggettivo?
Il presupposto soggettivo attiene alla qualifica di chi effettua l'operazione; quello oggettivo alla natura dell'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi). (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))
23. Una società italiana vende beni a un privato consumatore residente in Italia, con consegna dei beni in Italia. Tale operazione:
Il presupposto soggettivo si valuta in capo al cedente, che agisce come impresa: con bene ceduto e consegna in Italia sussistono tutti e tre i presupposti IVA. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))
24. Il principio di neutralità dell'IVA per gli operatori economici si realizza attraverso:
La neutralità dell'IVA per gli operatori economici si realizza mediante il meccanismo combinato di rivalsa (art. 18) e detrazione (art. 19) DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 18))
25. Per le prestazioni di servizi relative a un bene immobile, il criterio di territorialità IVA fa riferimento a:
Per i servizi relativi a beni immobili la territorialità IVA è ancorata al luogo in cui l'immobile è situato, in deroga ai criteri generali B2B/B2C. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 7 e ss.))
26. Le operazioni non imponibili IVA (ad esempio le esportazioni ex art. 8 DPR 633/1972) si caratterizzano per:
Le operazioni non imponibili presentano tutti i presupposti IVA; l'assenza di imposta è dovuta a scelta di politica fiscale (favor per l'export), con pieno diritto alla detrazione. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 8))
27. Le operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/1972) si caratterizzano per:
Le operazioni esenti presentano tutti i presupposti IVA ma sono sottratte all'imposta per legge (art. 10), con conseguente limitazione del diritto alla detrazione tramite il pro-rata. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 10))
28. Le operazioni escluse dal campo IVA (c.d. fuori campo) si caratterizzano per:
Le operazioni escluse sono prive di uno dei presupposti dell'IVA (oggettivo, soggettivo o territoriale) e restano estranee al sistema dell'imposta. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 1))
29. Un'operazione esente e un'operazione non imponibile hanno in comune il fatto che entrambe:
A differenza delle escluse, esenti e non imponibili presentano tutti i presupposti IVA e concorrono al volume d'affari; si distinguono per gli effetti sulla detrazione, piena per le non imponibili e limitata per le esenti. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 20))
30. Una società italiana effettua prestazioni sanitarie esenti ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972 e, nello stesso periodo, effettua anche cessioni all'esportazione. Per l'IVA sugli acquisti afferenti indistintamente a entrambe le attività, la società:
In presenza di operazioni esenti che si affiancano a operazioni che danno diritto a detrazione, si applica il pro-rata di detraibilità ex art. 19-bis DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 19-bis))
31. Una cessione di beni effettuata da un privato non esercente attività d'impresa, arte o professione, a titolo oneroso e occasionale, va qualificata come operazione:
Mancando il presupposto soggettivo, l'operazione compiuta da un privato occasionale resta esclusa (fuori campo) dal sistema IVA. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 4))
32. Una prestazione medico-sanitaria resa da un professionista nell'esercizio della propria attività va qualificata, ai fini IVA, come operazione:
Le prestazioni sanitarie rese da professionisti sono espressamente ricomprese tra le operazioni esenti dell'art. 10 DPR 633/1972. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 10))
33. La cessione di beni destinati all'esportazione fuori dal territorio UE, effettuata da un'impresa italiana verso un cliente extra-UE, va qualificata come operazione:
Le cessioni all'esportazione sono non imponibili ex art. 8 DPR 633/1972: presentano tutti i presupposti ma non scontano imposta, con pieno diritto alla detrazione degli acquisti correlati. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 8))
34. La rivalsa IVA (art. 18 DPR 633/1972) consiste nell'obbligo, per il soggetto che effettua l'operazione imponibile, di:
L'art. 18 DPR 633/1972 impone al soggetto che effettua l'operazione imponibile di addebitare l'imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 18))
35. Un'impresa acquista beni strumentali pagando l'IVA addebitata in fattura dal fornitore. Tale imposta assolta sull'acquisto può essere, in linea di principio:
L'art. 19 DPR 633/1972 consente al soggetto passivo di detrarre dall'imposta dovuta sulle operazioni attive l'IVA assolta o dovuta sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività. (Diritto tributario — IVA (DPR 633/1972, art. 19))